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SIAMO UNA COPPIA SEPARATA MA NON FINISCONO I LITIGI COME DEVONO ESSERE RIPARTITE LE SPESE PER I FIGLI? L'Avvocato risponde 

SIAMO UNA COPPIA SEPARATA MA NON FINISCONO I LITIGI COME DEVONO ESSERE RIPARTITE LE SPESE PER I FIGLI?

Con l’avvocato Simone Labonia un approfondimento sull’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025 della Corte di Cassazione, in materia di riparto delle spese per i figli nelle coppie separate.

Nella causa, la madre aveva anticipato spese per il corso d’inglese, attività sportiva, visite mediche specialistiche, rilascio di passaporti e misure di sicurezza domestica. Il Tribunale di Roma aveva negato il rimborso per mancanza di previo accordo e per la presunta “non necessità”. La Corte d’appello aveva riformato il giudizio revocando il decreto ingiuntivo, mentre la Cassazione, con l’ordinanza presa in esame, ha accolto parzialmente il ricorso della madre.

L’art. 337‑ter c.c. stabilisce che, salvo accordi diversi, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in proporzione al reddito e le spese straordinarie sono ripartite di norma a carico di entrambi.

Tali oneri sono solitamente divisi in ordinari periodici e prevedibili (es. scuola, spese mediche di routine), ovvero
straordinari, se imprevedibili, rilevanti e che esulano dal mantenimento base.

La recente pronuncia ha sancito che rientrano nella categoria delle spese ordinarie anche i corsi di lingua extrascolastici, ormai considerati una prassi consolidata tra molte famiglie e non serve il consenso preventivo del secondo genitore per ottenerne il rimborso.
Ciò è valido anche per spese mediche di routine e scolastiche, purché “certe nel loro ammontare o nel ripetersi”.

Per le spese non ordinarie (es. misure di sicurezza post-furto), la mancanza di preventivo accordo non esclude automaticamente il rimborso: il giudice valuta se la spesa sia congrua, utile al minore, coerente col tenore di vita familiare e proporzionata ai redditi.

La Cassazione ha censurato il Tribunale per motivazione generica e poco aderente ai fatti: il giudice deve analizzare documento per documento e valutare caso per caso, non limitarsi a negare il rimborso su ragioni astratte.

Quindi cosa cambia rispetto all’orientamento precedente, dopo l’ordinanza che commentiamo?

Alcune spese “straordinarie”, che prima richiedevano consenso preventivo, diventano “ordinarie” senza bisogno di consenso e per cui il rimborso possibile:
il preventivo accordo spesso è richiesto solo se la spesa è imprevista e rilevante
La valutazione del giudice diventa più sostanziale, nell’ interesse del minore, per utilità e proporzionalità e
valutata su una documentazione approfondita, come fatture, prescrizioni o giustificativi specifici.

In conclusione, i corsi di lingua extrascolastici sono ora equiparati a spese ordinarie, quindi rimborsabili anche senza accordo preventivo e
le spese straordinarie restano rimbor­sabili, ma la loro indennizzabilità è ora valutata caso per caso, senza preclusive per la mancanza di consenso.

Il giudice deve motivare concretamente, analizzando documentazione e verificando l’interesse del minore, a differenza del rigido approccio formale di un tempo.

La normativa interessa coppie separate o divorziate con figli minorenni o economicamente non autonomi laddove
entrambi i genitori debbano contribuire alle spese in proporzione ai redditi (art. 337‑ter).

Rimangono valide le regole sulle percentuali decise in sede di separazione e divorzio, in quanto la novità riguarda il rientro o meno del consenso preventivo, non la quota già stabilita in sentenza.

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